Come ormai noto, a seguito delle novità introdotte dal DL 11/2023, a decorrere dal 17 febbraio 2023 non è più consentito l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto “sconto in fattura” e la cessione del credito, salvo quelle relative agli interventi per i quali si sono verificati determinati eventi in data antecedente il 17 febbraio 2023 (come ad esempio la presentazione della Cila, l’inizio dei lavori, l’adozione della delibera assembleare e la Cila nel caso dei condomini, la presentazione della richiesta di titolo abilitativo).
Nonostante ciò, grazie ai Bonus Casa e all’Ecobonus, puoi comunque detrarre in dichiarazione dei redditi il 50% della spesa sostenuta per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis DPR 917/86) e il 65% o 50% della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica (art. 14 Dl 63/2013). In questo modo, potrai detrarre dall’Irpef (nel caso di Bonus Casa e Ecobonus) o dall’Ires (solo per l’Ecobonus) la spesa agevolabile sostenuta, in 10 quote annuali di pari importo.
Per beneficiare dell’incentivo fiscale, nel caso di soggetto Irpef (es. persona fisica), dovrai effettuare il pagamento tramite bonifico bancario per agevolazioni fiscali (il cosiddetto “bonifico parlante”) attraverso gli appositi moduli forniti dalle banche e dagli intermediari finanziari.