Inoltre, devi conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011):
- Le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste, puoi presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che deve indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- La domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- Le ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;
- La delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
- La dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
- La comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori, da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- Le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
- Le ricevute dei bonifici di pagamento.
Sono in affitto. Gli incentivi valgono anche per me?
Sì, non devi per forza essere il proprietario o il titolare di diritti reali sull’immobile per i quali si effettuano i lavori e che ne sostiene le spese.
Puoi usufruire degli incentivi anche se sei in affitto come inquilino o comodatario, a condizione che tu abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
In particolare, hanno diritto alla detrazione i seguenti soggetti:
- Il proprietario o il nudo proprietario;
- Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- L’inquilino o il comodatario dell’immobile;
- I soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- Gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- I soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).
Hanno inoltre diritto alle detrazioni, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestate all’altro coniuge
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Normativa di riferimento: Art 16 bis DPR 917/86