Un gruppo di Autoconsumo Collettivo (AUC) si costituisce quando due o più autoconsumatori si dotano di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un sistema pensato prevalentemente per i condomini: i membri dell’AUC sono gli utenti residenziali o le attività commerciali presenti nello stesso edificio o condominio e condividono virtualmente l’energia.
Come per le Comunità Energetiche Rinnovabili, un gruppo di autoconsumo collettivo garantisce:
- Benefici ambientali: producendo energia elettrica da impianti fotovoltaici, si evita l’immissione in atmosfera di CO2 e di altre sostanze inquinanti (come NOx e SOx). Inoltre, è possibile aumentare l’efficienza energetica grazie a un progressivo processo di elettrificazione degli usi nell’intero edificio/condominio.
- Benefici economici: il sistema di incentivazione rende ancora più conveniente costituirsi come gruppo di AUC. Nello specifico, l’incentivo del GSE prevede 100 euro/MWh* più circa 9 euro/MWh per l’energia condivisa per un periodo di vent’anni, a cui si aggiunge il valore di mercato dell’energia in surplus immessa in rete.
*Come da art. 42-bis del DL Milleproroghe 2020 del 30 dicembre 2019, n. 162. Si è in attesa della pubblicazione del decreto ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Qual è la differenza tra autoconsumo collettivo e comunità energetiche?
Le Comunità Energetiche riuniscono più soggetti capaci di autoprodurre energia grazie a impianti vicini tra loro, non per forza installati nello stesso edificio.
L’Autoconsumo Collettivo riguarda invece uno stesso edificio o condominio dotato di impianti rinnovabili: l’energia prodotta può essere condivisa tra i condomini o i comproprietari, ma solo nel luogo specifico dove viene generata.
Ai fini dell'accesso agli incentivi, gli impianti delle CER devono essere connessi alla stessa cabina primaria dei clienti finali che fanno parte della configurazione ed avere una potenza non superiore ad 1 MW.
Un gruppo di Autoconsumo Collettivo è più facile da costituire se paragonato a una CER: infatti basta una delibera dell’assemblea condominiale attraverso cui Il condominio stesso, come soggetto giuridico, può costituire di fatto il gruppo di autoconsumo, gestire gli impianti e ricevere gli incentivi.
La normativa e i passaggi sono molto snelli, agevolati anche dal fatto che i lavori coinvolgono un solo condominio, il che permette a tutti i partecipanti di beneficiare fin da subito dei tanti vantaggi di un gruppo di AUC.
In un secondo momento, il gruppo di AUC può diventare una CER o entrare a far parte di una CER già esistente. Prima dell'entrata di tali soggetti nella Comunità Energetica, la configurazione di Autoconsumo Collettivo dovrà essere tuttavia sciolta. In prospettiva, una Comunità Energetica Rinnovabile genera benefici maggiori rispetto a un gruppo di AUC.
Quali sono i benefici per un condominio che costituisce un gruppo di Autoconsumo Collettivo (AUC)?
Un condominio che costituisce un gruppo di Autoconsumo Collettivo (AUC) può godere di diversi benefici:
- Risparmio sulla bolletta energetica: con un gruppo di AUC, è possibile risparmiare sulla spesa annua nelle utenze domestiche;
- Benefici economici: possibilità di remunerazione grazie agli incentivi statali e riduzione della spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico grazie agli incentivi fiscali.
- Aumento del valore dell’immobile: in virtù del miglioramento della classe energetica dell’edificio, il valore dell’immobile può crescere rispetto all’immobile equivalente non ristrutturato;
- Riduzione dell’impatto ambientale: la riduzione dei consumi garantisce una diminuzione delle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti.